Art. 66
Dichiarazione di assunzione in carico
In vigore dal 20 nov 2009
Dichiarazione di assunzione in carico
1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, se i prodotti della pesca sono destinati a una messa in vendita successiva, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a200 000 EUR e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di assunzione in carico alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l’assunzione in carico. Detti acquirenti, centri d’asta od altri organismi o persone sono responsabili della presentazione della dichiarazione di assunzione in carico e dell’esattezza della medesima.
2. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l’assunzione in carico, se non è lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, provvede, una volta ricevute le informazioni pertinenti, a che una copia della dichiarazione di assunzione in carico sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica.
3. La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;
b)
porto e data di sbarco;
c)
nome dell’operatore o del comandante della nave;
d)
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
e)
quantitativi di ogni specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;
f)
nome e indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati;
g)
se del caso, riferimento al documento di trasporto specificato all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1224:oj#art-66