Art. 65
Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita
In vigore dal 20 nov 2009
Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all’, può concedere un’esenzione dall’obbligo di presentare una nota di vendita alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati dello Stato membro per i prodotti della pesca sbarcati da talune categorie di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri o per i prodotti della pesca sbarcati in quantitativi non superiori a 50 kg di peso vivo equivalente per specie. Tali esenzioni possono essere concesse solo se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema di campionamento accettabile in conformità degli .
2. L’acquirente di prodotti di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dalle disposizioni di cui agli . Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’.
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