Art. 6

Licenza di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Licenza di pesca 1.   Un peschereccio comunitario può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. 2.   Lo Stato membro di bandiera assicura che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002. 3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008. 4.   Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008. 5.   Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira la licenza di pesca nel rispetto delle modalità di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’.
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