Art. 23

Compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco

In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri o il suo rappresentante compilano una dichiarazione di sbarco, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie sbarcata. 2.   La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni: a) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio; b) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; c) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui; d) porto di sbarco. 3.   Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dal completamento dello sbarco, la dichiarazione di sbarco: a) al proprio Stato membro di bandiera; e b) se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione. 4.   Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco. 5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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Compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco (Art. 23 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo