Art. 21

Compilazione e presentazione della dichiarazione di trasbordo

In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e presentazione della dichiarazione di trasbordo 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che partecipano ad un’operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. 2.   La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni: a) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che effettua il trasbordo e di quello ricevente; b) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; c) stime dei quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione dei prodotti o, se del caso, numero di individui; d) porto di destinazione del peschereccio ricevente; e) porto designato per il trasbordo. 3.   La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce trasbordato o ricevuto, registrate nella dichiarazione di trasbordo, è del 10 % per tutte le specie. 4.   Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente trasmettono ognuno una dichiarazione di trasbordo, entro il più breve termine e al più tardi 48 ore dopo il trasbordo: a) al loro Stato membro di bandiera o ai loro Stati membri di bandiera; e b) se il trasbordo ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione. 5.   Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di trasbordo. 6.   La Commissione può esonerare, secondo la procedura prevista all’, talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di trasbordo e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati. 7.   Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’.
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Compilazione e presentazione della dichiarazione di trasbordo (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo