Art. 19

Autorizzazione di ingresso in porto

In vigore dal 20 nov 2009
Autorizzazione di ingresso in porto Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare l’ingresso in porto ai pescherecci se le informazioni di cui agli sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo