Art. 18
Notifica preliminare di sbarco in un altro Stato membro
In vigore dal 20 nov 2009
Notifica preliminare di sbarco in un altro Stato membro
1. I comandanti di pescherecci comunitari non soggetti all’obbligo di registrare elettronicamente i dati del giornale di pesca in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’, paragrafo 3, e che intendono utilizzare i porti o le installazioni di sbarco situati in uno Stato membro costiero diverso dal loro Stato membro di bandiera comunicano alle autorità competenti dello Stato membro costiero almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto le informazioni di cui all’, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.
Storico versioni
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