Art. 20
Operazioni di trasbordo
In vigore dal 20 nov 2009
Operazioni di trasbordo
1. Nelle acque comunitarie sono vietati i trasbordi in mare. Essi sono consentiti unicamente dietro autorizzazione e alle condizioni previste dal presente regolamento in porti o luoghi in prossimità della costa degli Stati membri designati a tal fine e conformemente alle condizioni di cui all’, paragrafo 5.
2. Se l’operazione di trasbordo è interrotta, per poterla riprendere può essere chiesta l’autorizzazione.
3. Ai fini del presente articolo lo spostamento, le attività con reti da traino in coppia e le operazioni di pesca implicanti l’azione congiunta di due o più pescherecci comunitari non sono considerati trasbordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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