Art. 22
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo
In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo
1. I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’ e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di trasbordo.
2. Il paragrafo 1 si applica:
a)
a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;
b)
a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché
c)
a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.
3. Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:
a)
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
b)
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
4. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Se un peschereccio comunitario trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui la cattura è stata trasbordata e a cui la cattura è destinata.
6. Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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