Art. 59
Prima vendita dei prodotti della pesca
In vigore dal 20 nov 2009
Prima vendita dei prodotti della pesca
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.
2. L’acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali.
3. L’acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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