Art. 59

Prima vendita dei prodotti della pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Prima vendita dei prodotti della pesca 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori. 2.   L’acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali. 3.   L’acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’.
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Prima vendita dei prodotti della pesca (Art. 59 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo