Art. 59 · Prima vendita dei prodotti della pesca

Art. 59

Prima vendita dei prodotti della pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Prima vendita dei prodotti della pesca 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori. 2.   L’acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali. 3.   L’acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-59