Art. 26
Monitoraggio dello sforzo di pesca
In vigore dal 20 nov 2009
Monitoraggio dello sforzo di pesca
1. Gli Stati membri controllano il rispetto dei regimi di sforzo di pesca nelle zone geografiche cui si applica lo sforzo di pesca massimo consentito. Assicurano che i pescherecci battenti la loro bandiera siano presenti in zone geografiche soggette a un regime di sforzo di pesca quando detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a tale regime o, se del caso, praticano un tipo di pesca soggetto a tale regime, solo se lo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispongono non è stato raggiunto e se lo sforzo disponibile per il singolo peschereccio non è stato esaurito.
2. Fatte salve disposizioni specifiche, qualora un peschereccio che detiene a bordo o, se del caso, utilizza un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti ad un regime di sforzo di pesca o pratica un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo passi nello stesso giorno per due o più zone geografiche soggette a tale regime, lo sforzo di pesca messo in atto è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale attrezzo da pesca o tale tipo di pesca e alla zona geografica in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.
3. Qualora uno Stato membro abbia autorizzato un peschereccio in conformità dell’, paragrafo 2, a utilizzare più di un attrezzo da pesca o attrezzi da pesca di più di un raggruppamento di attrezzi soggetti a un regime di sforzo di pesca nel corso di una determinata bordata in una zona geografica soggetta a tale regime di sforzo di pesca, lo sforzo di pesca messo in atto nel corso di tale bordata è imputato simultaneamente allo sforzo di pesca massimo consentito di cui detto Stato membro dispone relativamente a tali attrezzi o gruppi di attrezzi da pesca e a tale zona geografica.
4. Qualora gli attrezzi da pesca appartengano allo stesso raggruppamento soggetto al regime di sforzo di pesca, lo sforzo di pesca messo in atto in una zona geografica dai pescherecci quando detengono a bordo tali attrezzi è imputato solo una volta allo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale raggruppamento di attrezzi da pesca e a tale zona geografica.
5. Gli Stati membri regolano lo sforzo di pesca della propria flotta in zone geografiche soggette a un regime di sforzo di pesca quando una nave della flotta detiene a bordo o, se del caso, utilizza un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a detto regime, o pratica un tipo di pesca soggetto a tale regime, prendendo misure appropriate se lo sforzo di pesca massimo consentito disponibile sta per essere raggiunto affinché lo sforzo di pesca messo in atto non superi i limiti fissati.
6. Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio si trova all’interno della zona geografica ed è fuori dal porto o, se del caso, utilizza i suoi attrezzi da pesca. Il momento da cui è misurato il periodo continuativo di una giornata di presenza nella zona è a discrezione dello Stato membro di bandiera del peschereccio di cui trattasi. Per giornata fuori dal porto si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui il peschereccio è fuori dal porto.
Storico versioni
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