Art. 3

Relazione con le disposizioni internazionali e nazionali

In vigore dal 20 nov 2009
Relazione con le disposizioni internazionali e nazionali 1.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni particolari previste dagli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente. 2.   L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria nonché alla politica comune della pesca. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano queste misure di controllo.
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