Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 nov 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutte le attività rientranti nella politica comune della pesca praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie o da pescherecci comunitari o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro di bandiera, da cittadini degli Stati membri. 2.   Le attività nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sono assimilate a quelle praticate nelle acque marittime di paesi terzi.
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