Art. 55
Pesca ricreativa
In vigore dal 20 nov 2009
Pesca ricreativa
1. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa sul rispettivo territorio e nelle acque comunitarie sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.
2. È vietata la commercializzazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa.
3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008, gli Stati membri controllano, sulla base di un piano di campionamento, le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell’ambito della pesca ricreativa praticata da navi battenti la loro bandiera e da navi di paesi terzi, in acque sotto la loro sovranità o giurisdizione. È esclusa la pesca da riva.
4. Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l’impatto biologico della pesca ricreativa di cui al paragrafo 3. Quando un’attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo, il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all’ del trattato, di assoggettare la pesca ricreativa di cui al paragrafo 3 a misure di gestione specifiche quali le autorizzazioni di pesca e le dichiarazioni di cattura.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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