Art. 53
Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte degli Stati membri
In vigore dal 20 nov 2009
Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte degli Stati membri
1. Quando un funzionario, un osservatore di controllo o una piattaforma di ricerca constatano che è stato raggiunto un livello limite di catture, il funzionario, l’osservatore di controllo dello Stato membro costiero o il partecipante a un’operazione comune nell’ambito di un piano di intervento congiunto ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.
2. Sulla base delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro costiero dispone senza indugio la chiusura in tempo reale della zona interessata. Per tale decisione può altresì avvalersi delle informazioni ricevute conformemente all’ o di ogni informazione disponibile. La decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale definisce chiaramente l’area geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura.
3. Qualora l’area di cui al paragrafo 2 sia soggetta a più giurisdizioni, lo Stato membro interessato informa senza indugio lo Stato membro costiero limitrofo dei risultati e della decisione di chiusura. Lo Stato membro costiero limitrofo chiude senza indugio la sua parte della zona.
4. La chiusura in tempo reale di cui al paragrafo 2 non ha carattere discriminatorio e si applica solo ai pescherecci dotati dell’attrezzatura necessaria per catturare le specie considerate e/o titolari di un’autorizzazione di pesca per la zona in questione.
5. Lo Stato membro costiero informa senza indugio la Commissione, nonché tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata, che è stata stabilita una chiusura in tempo reale.
6. La Commissione può chiedere in qualunque momento allo Stato membro di annullare o modificare la chiusura in tempo reale con effetto immediato, se lo Stato membro in questione non ha fornito informazioni sufficienti sul raggiungimento di un livello limite di catture conformemente all’.
7. Le attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 2 sono vietate conformemente alla decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale.
Storico versioni
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