Art. 52
Limite di catture in due retate
In vigore dal 20 nov 2009
Limite di catture in due retate
1. Quando il quantitativo di catture supera un livello limite in due retate consecutive, prima di continuare a pescare il peschereccio cambia zona di pesca di almeno cinque miglia marine, o due miglia marine per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, a partire dalla posizione della retata precedente e ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.
2. La Commissione, secondo la procedura di cui all’, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, può modificare le distanze di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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