Art. 117
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 20 nov 2009
Cooperazione amministrativa
1. Le autorità responsabili dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità competenti dei paesi terzi, con la Commissione e con l’organismo da essa designato al fine di garantire l’osservanza del presente regolamento.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1 è istituito un sistema di assistenza reciproca che comprende norme sullo scambio di informazioni a seguito di una richiesta o su base spontanea.
3. Lo Stato membro in cui si sono svolte le attività di pesca fornisce per via elettronica le informazioni pertinenti alla Commissione, su sua richiesta, contestualmente al loro invio allo Stato membro di bandiera del peschereccio.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
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