Art. 80

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Gli enti di cui all’, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci ammesse in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti. 2.   Per le merci possedute dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia, quando esse sono cedute a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’ o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita se questi le utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali merci sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. 3.   Le merci utilizzate dall’ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all’ sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibite a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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