Art. 85
In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:
a)
i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato;
b)
le merci destinate a essere utilizzate o consumate, durante il loro soggiorno ufficiale nel territorio doganale della Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di paesi terzi, nonché dalle personalità che li rappresentano ufficialmente. Tale franchigia può però essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.
Il primo paragrafo si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-85