Art. 86

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i campioni di merci di qualsiasi tipo il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità. 2.   Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi al beneficio della franchigia, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile e indelebile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privarli della qualità di campioni. 3.   Ai sensi del paragrafo 1, per «campioni di merci» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.
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Art. 86 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo