Art. 91

In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni: a) che sono importati gratuitamente in quanto tali da paesi terzi o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa da tali paesi; b) che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti; c) che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario; d) che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio; e) che, nel caso di prodotti alimentari e di bevande, non condizionati, come indicato alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione; f) che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.
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