Art. 88
In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia di cui all’ è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:
a)
gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell’impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono;
b)
ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composte di più documenti, una sola copia di ciascun documento. Tuttavia le spedizioni contenenti varie copie di uno stesso documento possono beneficiare della franchigia se il loro peso lordo totale non supera 1 kg;
c)
gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.
Storico versioni
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