Art. 92
In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia di cui all’, paragrafo 1, lettera b), è limitata alle merci:
a)
che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione; e
b)
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.
Storico versioni
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