Art. 94

In vigore dal 16 nov 2009
Sono esclusi dalla franchigia di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b): a) i prodotti alcolici; b) il tabacco e i prodotti del tabacco; c) i combustibili e i carburanti.
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Art. 94 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo