Art. 98

In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia è accordata solo per le quantità di merci strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo.
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Art. 98 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo