Art. 100
In vigore dal 16 nov 2009
Salvo in caso di applicazione dell’, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi o prove di cui all’ sono soggetti ai dazi all’importazione che sono loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Tuttavia l’interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, i dazi all’importazione sono quelli che corrispondono a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.
Storico versioni
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