Art. 101

In vigore dal 16 nov 2009
Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l’utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.
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Art. 101 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo