Art. 99
In vigore dal 16 nov 2009
1. La franchigia di cui all’ si estende anche alle merci che non sono interamente consumate o distrutte nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti:
a)
sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove; o
b)
sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o
c)
sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori del territorio doganale della Comunità.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.
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