Art. 104

In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri; b) le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente; c) le schede elettorali destinate a elezioni organizzate da organismi stabiliti nei paesi terzi; d) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri; e) i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari; f) gli stampati a carattere ufficiale inviati alle Banche centrali degli Stati membri; g) le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società aventi la sede in un paese terzo e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società; h) i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a rilevanti abusi o distorsioni di concorrenza; i) gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni; j) le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti importati al fine di ottenere o di eseguire ordini in paesi terzi o per partecipare a un concorso organizzato nel territorio doganale della Comunità; k) i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nel territorio doganale della Comunità da istituzioni aventi sede in un paese terzo; l) i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali; m) i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate in un paese terzo agli uffici di viaggio stabiliti nel territorio doganale della Comunità; n) i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati; o) gli stampati ufficiali emessi da autorità di paesi terzi o internazionali, e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni di paesi terzi ad associazioni corrispondenti situate nel territorio doganale della Comunità per la loro distribuzione; p) le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche contenenti didascalie, spediti ad agenzie di stampa o a editori di giornali o periodici; q) marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi.
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