Art. 104
In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a)
i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri;
b)
le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente;
c)
le schede elettorali destinate a elezioni organizzate da organismi stabiliti nei paesi terzi;
d)
gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri;
e)
i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari;
f)
gli stampati a carattere ufficiale inviati alle Banche centrali degli Stati membri;
g)
le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società aventi la sede in un paese terzo e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società;
h)
i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a rilevanti abusi o distorsioni di concorrenza;
i)
gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni;
j)
le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti importati al fine di ottenere o di eseguire ordini in paesi terzi o per partecipare a un concorso organizzato nel territorio doganale della Comunità;
k)
i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nel territorio doganale della Comunità da istituzioni aventi sede in un paese terzo;
l)
i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali;
m)
i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate in un paese terzo agli uffici di viaggio stabiliti nel territorio doganale della Comunità;
n)
i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati;
o)
gli stampati ufficiali emessi da autorità di paesi terzi o internazionali, e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni di paesi terzi ad associazioni corrispondenti situate nel territorio doganale della Comunità per la loro distribuzione;
p)
le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche contenenti didascalie, spediti ad agenzie di stampa o a editori di giornali o periodici;
q)
marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi.
Storico versioni
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