Art. 109
In vigore dal 16 nov 2009
1. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la quantità di carburante ammissibile in franchigia:
a)
per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in tale zona;
b)
per gli autoveicoli privati che appartengono a persone che risiedono nella zona frontaliera.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), per «zona frontaliera» s’intende, fatte salve le convenzioni vigenti in materia, una zona che, in linea d’aria, non si estende oltre 15 chilometri dalla frontiera. I comuni parzialmente situati in tale zona sono del pari considerati parte di tale zona frontaliera. Gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale riguardo.
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