Art. 112

In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci di qualsiasi natura importate da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti, per essere utilizzate per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di paesi terzi, inumati nel territorio doganale della Comunità.
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