Art. 113
In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a)
le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano;
b)
i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono in un paese terzo e si recano a un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio doganale della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale.
Storico versioni
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