Art. 116
In vigore dal 16 nov 2009
1. Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione i prodotti dell’agricoltura o dell’allevamento ottenuti nel territorio doganale della Comunità su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità.
2. Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti ottenuti da animali domestici devono provenire da animali che sono originari del paese terzo in questione o soddisfano le condizioni richieste per circolarvi liberamente.
Storico versioni
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