Art. 117

In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia di cui all’, paragrafo 1, è limitata ai prodotti che hanno subito, come unico trattamento, quello cui essi sono abitualmente sottoposti dopo la raccolta o la produzione.
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Art. 117 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo