Art. 122

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il titolo II si applica sia alle merci dichiarate per la libera pratica direttamente provenienti da paesi terzi sia a quelle che sono dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte a un altro regime doganale. 2.   I casi in cui non può essere accordata la franchigia a merci dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte a un altro regime doganale sono stabiliti secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. 3.   Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell’ del trattato.
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Art. 122 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo