Art. 121

In vigore dal 16 nov 2009
Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati sui mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro degli animali dal territorio doganale della Comunità in un paese terzo, per esser loro distribuiti durante il viaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-121

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo