Art. 124

In vigore dal 16 nov 2009
Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché le merci messe in libera pratica col beneficio di una franchigia dai dazi all’importazione, accordata a causa dell’uso che il destinatario deve fare delle merci, non possano essere utilizzate per altri fini senza che siano corrisposti i relativi dazi all’importazione a meno che il cambiamento di destinazione intervenga nel rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento.
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Art. 124 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo