Art. 129

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all’, paragrafo 1, lettere da b) a g), e paragrafo 3, conclusi dopo il 26 aprile 1983. 2.   La Commissione trasmette agli altri Stati membri il testo delle convenzioni e degli accordi comunicatole conformemente al paragrafo 1.
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Art. 129 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo