Art. 132
In vigore dal 16 nov 2009
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio
a)
del regolamento (CEE) n. 2913/92;
b)
delle disposizioni in vigore in materia di rifornimento di navi, aeromobili e treni internazionali;
c)
delle disposizioni di franchigia istituite mediante altri atti comunitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-132