Art. 132

In vigore dal 16 nov 2009
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio a) del regolamento (CEE) n. 2913/92; b) delle disposizioni in vigore in materia di rifornimento di navi, aeromobili e treni internazionali; c) delle disposizioni di franchigia istituite mediante altri atti comunitari.
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Art. 132 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo