Art. 127
In vigore dal 16 nov 2009
Se una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione è accordata nei limiti di un importo fissato in euro, gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare per eccesso o per difetto la somma che risulta dalla conversione di tale importo in moneta nazionale.
Gli Stati membri hanno anche la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell’importo fissato in euro se, al momento dell’adeguamento annuale previsto all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo conduce, prima dell’arrotondamento previsto al primo comma del presente articolo, a una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o a una riduzione di detto controvalore.
Storico versioni
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