Art. 128
In vigore dal 16 nov 2009
1. Il presente regolamento non osta alla concessione da parte degli Stati membri:
a)
di franchigie risultanti dall’applicazione della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
b)
di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali o di accordi di sede di cui sia parte contraente un paese terzo o un’organizzazione internazionale, comprese le franchigie concesse in occasione di riunioni internazionali;
c)
di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali conclusi dall’insieme degli Stati membri, che creano una istituzione od organizzazione di diritto internazionale a carattere culturale o scientifico;
d)
di franchigie rientranti nei normali privilegi e immunità concessi nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica conclusi con paesi terzi;
e)
di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi, che prevedono azioni comuni per la protezione delle persone o dell’ambiente;
f)
di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi limitrofi, giustificate dalla natura del traffico frontaliero con tali paesi;
g)
di franchigie risultanti dall’applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l’attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell’allegato 9 di detta convenzione (8a edizione, luglio 1980).
2. Se una convenzione internazionale, che non rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1 e cui uno Stato membro intenda sottoscrivere, prevede la concessione di franchigie, tale Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di applicazione di tali misure e comunica alla Commissione tutti i necessari elementi informativi.
Si delibera su tale richiesta secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 non è prescritta quando la convenzione internazionale prevede la concessione di franchigie che non oltrepassano i limiti fissati dal diritto comunitario.
Storico versioni
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