Art. 131

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fino all’adozione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari franchigie alle forze armate che sono di stanza nel loro territorio senza peraltro dipenderne, in applicazione di accordi internazionali. 2.   Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano misure di franchigia ai lavoratori che ritornano in patria dopo aver soggiornato fuori del territorio doganale della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.
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Art. 131 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo