Art. 115
In vigore dal 16 nov 2009
1. Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione gli animali domestici che compongono il bestiame di un’azienda agricola la quale, dopo aver cessato la propria attività nel territorio doganale della Comunità, si trasferisce in un paese terzo.
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali domestici il cui numero è in rapporto con la natura e l’entità di questa azienda agricola.
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