Art. 110

In vigore dal 16 nov 2009
1.   I carburanti ammessi in franchigia in virtù degli non possono essere né utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti a titolo oneroso o gratuito dal beneficiario della franchigia. 2.   Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai prodotti in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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Art. 110 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo