Art. 105

In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità, e normalmente non utilizzabili una seconda volta.
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Art. 105 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo