Art. 107

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fatti salvi gli , sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: — degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli, — dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità; b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante. 2.   Ai sensi del paragrafo 1, si intende: a) per «autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso: — di oltre nove persone, compreso il conducente, — di merci, nonché ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto; b) per «autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a); c) per «serbatoi normali»: — i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; — i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; — i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali; d) per «contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.
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Art. 107 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo