Art. 103

In vigore dal 16 nov 2009
Fatti salvi gli articoli da 42 a 50, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o meno, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri e, in particolare, ad assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata, esclusa la pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie, e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale; b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all’estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata, esclusa ogni pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie; c) il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati al telefono o al telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell’artigianato di valore trascurabile, la documentazione sui musei, le università, le stazioni termali o altre istituzioni analoghe.
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Art. 103 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo