Art. 106

In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro di animali da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.
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Art. 106 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo