Art. 84
In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia è accordata a condizione che:
a)
gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale;
b)
non riflettano, per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale; e
c)
non siano utilizzati a fini commerciali.
Storico versioni
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