Art. 84

In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia è accordata a condizione che: a) gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale; b) non riflettano, per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale; e c) non siano utilizzati a fini commerciali.
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Art. 84 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo